Puoi rescindere un contratto di lavoro concluso tra un imprenditore e il suo dipendente per i motivi previsti dalla legislazione sul lavoro. Tali motivi sono universali, cioè sono comuni a tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro e sono contenuti nell'art. 77 del Codice del lavoro della Federazione Russa.
Un singolo imprenditore può dire addio a un dipendente in relazione alla scadenza del contratto di lavoro, su richiesta del dipendente, su iniziativa dell'imprenditore o per loro accordo congiunto.
Inoltre, il dipendente potrebbe non volersi trasferire con il datore di lavoro in un'altra località o trasferirsi in un'altra posizione a causa della riduzione di quella precedente, che è anche la base per il suo licenziamento.
Se il dipendente ha deciso di dimettersi di sua spontanea volontà, deve informare l'imprenditore per iscritto 14 giorni di calendario prima della data delle dimissioni.
È possibile licenziare un dipendente su iniziativa di un imprenditore - datore di lavoro solo nei casi previsti dall'art. 81 del Codice del lavoro della Federazione Russa. Tutti i motivi di licenziamento su iniziativa del datore di lavoro possono essere suddivisi in due gruppi: per cattiva condotta, ad esempio, assenteismo, furto sul lavoro, ecc. e motivi di licenziamento, non connessi a illeciti disciplinari del dipendente, ad esempio, la chiusura di un singolo imprenditore.
In nessun caso un dipendente può essere licenziato mentre è in ferie o per malattia.
Un imprenditore deve redigere un ordine per rescindere un contratto di lavoro in conformità con il modulo unificato n. T-8. Tale ordine deve contenere i motivi del licenziamento con riferimento all'articolo del Codice del lavoro della Federazione Russa e al documento in base al quale viene emesso l'ordine, ad esempio la dichiarazione di un dipendente, un referto medico, un rapporto, ecc..
Inoltre, l'imprenditore deve effettuare una registrazione nella sua carta personale, emettere un libro di lavoro con una nota di licenziamento ed effettuare pagamenti al dipendente.